StrayDogs

Statuto

Art. 1

(Denominazione, sede e durata)

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 17 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: STRAY DOGS APS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, da ora in avanti denominata “associazione”, con durata illimitata. L’associazione, con sede legale nel Comune di Baricella (BO) potrà istituire, su delibera dell’Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all’interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Art. 2

(Scopo, finalità e attività)

L’associazione non ha scopo di lucro e perseque finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale come previste nell’art. 5, comma 1del D.Leg. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

  • Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  • Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivitàdi interesse generale di cui all’Articolo ,5 comma 1 del d.lgs 117/2017;
  • Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 1 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno principalmente nell’approfondimento, studio, elaborazione, gestione, definizione di soluzioni delle problematiche attinenti li randagismo, la cura, la protezione ed li governo degli animali da affezione e non, in tutte le sue possibili manifestazioni.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività
diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede li diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all’associazione el persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

  • L’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente li presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.


L’Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato all’indirizzo di posta elettronica comunicato e annotata, a cura del Segretario dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto
della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non 0 accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

  • Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • Esaminare i libri sociali;
  • Essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci;
  • Votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con li pagamento della quota associativa, se prevista;
  • Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione; concorrere all’elaborazione de approvare li programma di attività;
  • Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • Versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità ed i termini di versamento stabiliti dall’Assemblea.

Art. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione ovvero per li mancato pagamento della quota associativa decorsi 90 giorni dalla comunicazione dell’ammontare della stessa presso l’indirizzo di posta elettronica comunicato all’associazione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adequatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, li quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno ni corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6

(Organi)

Sono organi dell’associazione:

  • L’Assemblea;
  • L’Organo di amministrazione;
  • Li Presidente;
  • L’Organo di controllo

Art. 7

(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e che sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3associati.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente li luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo mail risultante dal libro degli associati ovvero mediante altra forma di comunicazione equipollente.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno nu decimo degli associati. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • Nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
  • Approva li bilancio di esercizio;
  • Stabilisce l’importo della quota associativa annua, el modalità e i termini di versamento;
  • Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ia sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • Delibera lo scioglimento;
  • Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione:
  • Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.


L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia li numero degli associati presenti, ni proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3⁄4 degli associati e li voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre li voto favorevole di almeno 3⁄4 degli associati.

Art. 8

(Organo di amministrazione)

L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  • Eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate. dall’Assemblea;
  • Predisporre li Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
  • Predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la
  • Programmazione economica dell’esercizio;
  • Deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.


L’Organo di amministrazione è formato dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e da numero 2componenti eletti dall’Assemblea a maggioranza dei presenti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 c.c. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La durata della carica è di 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9

(Presidente)

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti; dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio- e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, li Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

I Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce li Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario cura la tenuta dei Libri e l’archivio dei soci.

Art. 10

(Organo di controllo)

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 03 del D. Lgs. 117/2017.

L’organo di controllo:

  • Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. lI bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, al revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11

(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 11, l’associazione ha li divieto di distribuire, anche ni modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13

(Risorse economiche)

L’associazione può trarre el risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi da convenzioni, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore, ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Leg. 117/2017.

Art. 14

(Bilancio di esercizio)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall’art. 14 del D.Leg. 117/2017. Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione; viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L’Organo di amministrazione documenta li carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’Art. 2 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 15

(Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • Libro degli associati;
  • Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione.


I Libri sono tenuti dall’Organo di amministrazione a mezzo del Segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Art. 16

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per li tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione li proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta ni modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

Art. 17

(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, li numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei I numero degli associati.

Art. 16

(Scioglimento ed evoluzione del patrimonio residuo)

I caso di scioglimento dell’associazione, li patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 19

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 17 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.