Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e che sono in regola con il pagamento della quota associativa.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente li luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo mail risultante dal libro degli associati ovvero mediante altra forma di comunicazione equipollente.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno nu decimo degli associati. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- Approva li bilancio di esercizio;
- Stabilisce l’importo della quota associativa annua, el modalità e i termini di versamento;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ia sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento;
- Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione:
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia li numero degli associati presenti, ni proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3⁄4 degli associati e li voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre li voto favorevole di almeno 3⁄4 degli associati.